Emendamenti Dl Sicurezza, stretta sulle Forze dell’Ordine:
Chi perquisisce senza trovare nulla dovrà giustificarsi.
Identificazione obbligatoria nei cortei degli Operatori di Polizia.
PIU’ LIBERTA’ ALLA VIOLENZA
Due proposte di modifica al DDL n. 1236 (DL Sicurezza) presentate da un gruppo di senatori guidati da Magni, De Cristofaro, Cucchi e Aurora Floridia, tendono a ridefinire le regole di gestione dell’ordine pubblico e le perquisizioni d’iniziativa da parte della Polizia Giudiziaria.
Le modifiche interessano il Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931, con l’abrogazione esplicita degli articoli 21 e 23 ed il codice di procedura penale.
La proposte, qualora fossero approvate, modificheranno l’attuale impianto normativo con evidenti ripercussioni sulla gestione da parte delle Forze dell’Ordine delle criticità che, con frequenza, si verificano nel corso di manifestazioni di piazza.
Appare evidente che le finalità degli emendamenti siano volte a delegittimare i poteri attualmente conferiti dalla normativa vigente agli Operatori di polizia.
Le proposte aprono ampi margini di riflessione sulle future funzionalità operative dei Tutori dell’ordine pubblico.
La proposta vorrebbe “inficiare” qualsiasi provvedimento coercitivo che si renda necessario per il ripristino delle condizioni di sicurezza qualora si vengano a creare tumulti o disordini che sono altamente lesivi della pacifica convivenza dei cittadini.
Lo Stato è titolare esclusivo del potere coercitivo in quanto portatore di interessi generali.
In nome di finalità generali, lo Stato è autorizzato ad usare il potere della ” forza pubblica” che trova la sua espressione più pragmatica nelle Forze di Polizia, a cui viene affidato il gravoso compito di ripristinare la sicurezza pubblica ogniqualvolta questa venga minacciata.
Il SIC ritiene inaccettabile che le Forze dell’ordine intervengano nei tumulti PRIVATI di qualsiasi strumento di autotutela e/o di contrasto per difendersi e fronteggiare le violente aggressioni operate da gruppi di facinorosi.
L’emendamento prevede che le Forze di Polizia ricorrano all’uso delle armi in dotazione in occasioni di sommosse e tafferugli non prima di essere stati aggrediti con strumenti altamente letali da parte di gruppi di violenti e solo dopo avere escluso il coinvolgimento di manifestanti disarmati.
Questo emendamento assume connotazioni di irrazionalità per la tipologia dei servizi di sicurezza da attuare e per il grave pericolo a cui verrebbero esposte gli Operatori di polizia.
Tale proposta delegittima l’esercizio del potere punitivo dello Stato nei confronti di chiunque si renda responsabile di gravi atti di violenza contro i cittadini inermi e le Forze di polizia.
La prima proposta (20.0.1) stabilisce che le riunioni pubbliche potranno essere sciolte solo in presenza di atti che mettano concretamente in pericolo la sicurezza dei cittadini o in caso di delitti. L’intervento dovrà essere preceduto da avvisi tramite megafoni e cartelli luminosi visibili da 200 metri.
Le forze dell’ordine dovranno isolare i responsabili degli atti illegali evitando l’uso della forza contro chi fugge, salvo identificazione certa dei colpevoli.
Il testo dell’emendamento vieta I’ utilizzo di gas nocivi e armi da fuoco durante le operazioni di scioglimento.
Le armi da fuoco potranno essere impiegate esclusivamente contro soggetti che ne abbiano fatto uso per primi, e solo in assenza di rischi per terzi.
Un emendamento studiato per limitare oltremodo l’operato delle Forze di Polizia.
Una ulteriore proposta riguarda le perquisizioni d’iniziativa da parte della Polizia Giudiziaria. Nella proposta viene chiesto di avviare una inchiesta a carico dell’ufficiale di polizia giudiziaria responsabile di perquisizioni senza mandato risultate infruttuose.
Tale proposta contrasta con quanto prescritto dall’art. 55 c.p.p. che sancisce: la Polizia Giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale.
I mezzi di ricerca delle fonti di prova o delle prove mediante le perquisizioni d’iniziativa di cui agli art. 41 T.U.L.P.S. e art. 4 della Legge 22 Maggio 1975, n. 152 hanno consentito di sconfiggere il terrorismo “negli anni di piombo” in cui si verificò una estremizzazione della dialettica politica che produsse violenze di piazza e lotta armata.
Ricordiamo che , qualora la perquisizione risulti arbitraria, perché è stata eseguita in assenza dei presupposti che la legittimano e quindi abusando dei poteri inerenti alle funzioni di ufficiale ed agente di P.G. ricorre il reato di perquisizione abusiva di cui all’art. 609 c.p..
La seconda proposta (20.0.2) obbliga le forze dell’ordine a indossare l’uniforme durante i servizi di ordine pubblico. Ogni casco dovrà riportare una sigla identificativa univoca su tre lati. L’inosservanza comporterebbe la reclusione da tre mesi a un anno, con aggravanti per l’uso di equipaggiamento non autorizzato o modificato.
E’ prevista l’istituito di un registro aggiornato per tracciare I ‘assegnazione dei caschi. È vietato l’utilizzo di:
• Equipaggiamento d’ordinanza modificato
• Protezioni che impediscano l’identificazione; – Strumenti non previsti dai regolamenti
• Armi non autorizzate;
• Indumenti non conformi.
In tempi estremamente violenti in cui viviamo, ci chiediamo il perché si voglia limitare l’operato delle Forze di polizia. Delegittimare i poteri attualmente conferiti agli Operatori di polizia espone a grave pregiudizio i valori costituzionali della democrazia e della libertà, incitando l’anarchia ed il caos.
IL SIC E’ INDIGNATO
Fluminimaggiore, 28 gennaio 2025