Orario di servizio e periodo di riposo per i Militari dell’Arma dei Carabinieri. Il SIC segnala al Comandante Generale disparità di trattamento nei Reparti

Fluminimaggiore, 26 aprile 2024

AL SIG. COMANDANTE GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
Gen C.A. Teo Luzi

ROMA

 

Oggetto: Orario di servizio e periodo di riposo per i Militari dell’Arma dei Carabinieri.
Il SIC segnala disparità di trattamento nei Reparti.

Nell’esclusivo interesse di tutelare i diritti dei propri iscritti e di migliorarne le condizione lavorative, in un clima di leale e fattiva collaborazione, il SIC segnala a Lei, Sig. Comandante Generale, le seguenti criticità che si registrano in molti Reparti della territoriale che determinano l’insorgere di malumore e di disparità di trattamento.

In molti Reparti non vengono osservate le direttive che disciplinano l’orario di servizio e la fruizione dri necessari periodi di riposo.

La Circolare del Ministero dell’Interno nr. 557/RS011113/0461 dell’8 marzo 2010 chiarisce che per orario di servizio si intende il periodo di tempo giornaliero necessario ad assicurare la funzionalità degli uffici centrali e periferici del Dipartimento della pubblica sicurezza. Per orario di lavoro si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nel rispetto delle norme contrattuali.

Negli anni sono stati promulgati Decreti Presidenziali che recepivano gli accordi sindacali riguardanti il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo di Polizia Penitenziaria) che i provvedimenti di concertazione riguardanti le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza), sottolineando l’uguaglianza della normativa che generava l’indirizzo economico–sociale e lavorativo dei lavoratori impiegati nel comparto Sicurezza.

Il quadro normativo che modella l’orario di lavoro, la retribuzione, la sicurezza e l’igiene nei luoghi di lavoro, trae origine dalle medesime norme che di fatto regolano la materia.

La circolare in questione, seppure indirizzata a tutte le Gerarchie affini alla Polizia di Stato, deve ricadere su tutte le altre forze di Polizia, di estrazione civile e militare.

La programmazione dei servizi, oltre ad indicare l’orario di lavoro giornaliero dei singoli Militari per l’effettuazione dell’orario d’obbligo settimanale, deve comprendere la giornata in cui, in quella settimana, il dipendente effettuerà il turno di
riposo settimanale, i turni di reperibilità, i recuperi riposo, i riposi compensativi, il giorno libero dal servizio, le aspettative, i congedi straordinari e ordinari.

La programmazione deve tenere conto dei seguenti criteri:
* dopo il riposo settimanale non può effettuarsi il turno ricadente nella fascia oraria 00-07;
* tra un turno e l’altro devono intercorrere non meno di 11 ore.

Il personale che fruisce di riposo settimanale o di un periodo di congedo ordinario di durata non inferiore a 6 giorni, non può essere impiegato, nella giornata precedente a quella del riposo o del congedo ordinario, nei turni 19-24.

Il personale nella giornata di rientro da un periodo di congedo ordinario di durata non inferiore a 6 giorni o dal congedo straordinario non può essere impiegato nel turno 00,00/07,00.

Nei casi in cui il personale impiegato stabilmente nei servizi non continuativi debba essere impiegato, per particolari ed improrogabili esigenze di servizio, in servizi continuativi ovvero in servizi di ordine pubblico restano salvi i seguenti criteri:

– Impiego preferibilmente di personale che, secondo la pianificazione settimanale, non avrebbe dovuto effettuare il rientro nella medesima giornata;

– non impiego di personale che abbia precedentemente effettuato servizio nella fascia 14:00/20:00;

– non impiego nel turno 00:00/07:00 del personale che rientra dal congedo ordinario ovvero straordinario.

L’orario flessibile è applicabile nei servizi non continuativi con esclusione dei servizi esterni di controllo del territorio.

I dirigenti responsabili degli uffici dispongono, su richiesta scritta e motivata del dipendente, l’applicazione dell’orario flessibile.
L’eventuale provvedimento di diniego deve essere adeguatamente motivato.
La flessibilità deve essere programmata settimanalmente e può essere prevista: anticipando o posticipando l’orario di entrata o l’orario di uscita di 30 o 60 minuti per ciascun turno.

Per cambio turno si intende la modifica dell’orario di lavoro previsto dalla programmazione settimanale disposta successivamente alla programmazione stessa.
La modifica dei turni previsti può essere disposta:

– su richiesta scritta e motivata del personale interessato. L’eventuale diniego deve essere motivato per iscritto.

– d’ufficio per particolari e motivate esigenze di servizio motivate e per non più di una volta la settimana per ogni dipendente, con criteri di rotazione e, comunque, nel limite massimo della pianificazione dei cambi turno annualmente stabilita per ogni Ufficio dal Dipartimento della pubblica sicurezza.

– Il cambio del turno relativamente ai quadranti notturni può essere disposto solo in caso di assoluta necessità e, comunque, non più di una volta al mese;

– Il personale che abbia compiuto 50 anni di età, ovvero con un’anzianità di servizio di almeno 30 anni, impiegato nei servizi esterni, può chiedere di essere esonerato dai turni previsti nelle fasce serali e notturne.

In relazione all’impiego del personale, alcuni provvedimenti furono presi dalle rispettive amministrazioni per armonizzare le esigenze del personale con quelle del servizio.
Nella circolare del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri SM-Ufficio Legislazione nr. 183/66-236-2-2006 datata 26 febbraio 2009 si ribadiva il tempo che doveva trascorrere per l’impiego del personale alla fine del riposo settimanale ( sei ore ), con l’intento di garantire l’effettivo godimento del riposo settimanale. Tale assunto veniva ribadito nella Circolare del Comando Generale dell’Arma dei carabinieri nr. 548/243-178-1-1950 dell’11/02/2008, nella quale si specificava altresì, che per i servizi H24, la successione dei turni comportasse, in coincidenza con il riposo settimanale, un intervallo di 60 ore complessive tra l’ultimo turno prestato e quello successivo.
Oltre all’esigenza di beneficiare appieno della giornata di riposo, bisogna ricordare che il riposo deve essere considerato parte integrante del servizio, in quanto subordinato ad esso, pertanto, valutando la distanza che deve intercorrere fra un servizio e l’altro, il militare non può essere impiegato in un turno notturno alla scadenza del giorno di riposo.

Per quanto riguarda il cumulo dei riposi che dovevano essere calcolati per un massimo di giorni tre, che sarebbe diventata licenza
breve, si deve considerare quanto innovato dall’ultima Circolare del Comando Generale nr. 90/277-1962 del 30 aprile 2015 che riepiloga la disposizione vigente e stabilisce la possibilità di fruire dei due riposi delle settimane che si susseguono, a cui poter ulteriormente cumulare i riposi settimanali non fruiti da recuperare entro le 4 settimane successive, a cui poter ulteriormente accumulare i riposi festivi infrasettimanali non fruiti, a cui poter ulteriormente aggiungere fino a tre recuperi compensativi, le ore di lavoro straordinario non remunerate, da avere in pagamento accumulato o da poter recuperare.
A quanto anzidetto si può aggiungere la licenza ordinaria o straordinaria.

In sostanza,
nessun limite reale al cumulo dei riposi di vario genere.
Infine, qualora il Carabiniere fosse impiegato nella fascia orario 22-24 del giorno precedente al riposo programmato, quest’ultimo può avere la facoltà di non fruire del riposo e poterlo riprogrammare in un altra giornata.

In molti Comandi Stazione, vengono disposti turni giornalieri di servizio di 8 ore senza che ricorrano improcrastinabili ed indifferibili esigenze di servizio.
Molti militati fruiscono del riposo settimanale dopo avere terminato il turno di servizio alle 24:00.
Tanti militari, al termine della fruizione del riposo settimanale o della licenza, vengono impiegati immediatamente nel turno 00:00 – 06:00, senza soluzione di continuità.
Tanti sono i Carabinieri che smontano alle ore 20:00 e vengono nuovamente impiegati nel turno notturno 00:00 – 06:00, senza il necessario stacco che consenta loro il recupero delle energie psicofisiche.

Siamo certi che Lei, Sig. Comandante Generale, interverrà con la necessaria autorevolezza per la tempestiva risoluzione delle criticità segnalate.

Colgo l’occasione per formulare distinti saluti.

SCARICA QUESTA NOTA IN PDF

Pubblicato in Il SIC Scrive, News.