Preg.mo Sig. Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri,
in un clima di leale e fattiva collaborazione e nell’esclusivo interesse di tutelare il benessere e i diritti dei nostri Associati, sottoponiamo alla Sua attenzione la seguente criticità, che ingenera una ingiustificata disparità di trattamento e di pari opportunità tra il personale dipendente.
La riabilitazione è un istituto di diritto sostanziale annoverato tra le cause estintive della pena e, come tale, disciplinato al codice penale agli articoli 178-181.
Esso si prefigge lo scopo di favorire l’emenda del reo, reintegrandolo nella posizione giuridica goduta fino alla pronuncia della sentenza di condanna attraverso l’eliminazione delle conseguenze penali diverse dalla pena principale, le quali costituiscono un ostacolo per il normale svolgimento dell’attività dell’individuo nel consorzio civile.
Si tratta di una causa di estinzione delle pene accessorie e degli effetti penali della condanna, caratterizzata da una funzione premiale e promozionale.
La concessione della riabilitazione, da parte del Tribunale di sorveglianza, ex art. 683 c.p.p., postula la dimostrazione del ravvedimento del richiedente, desumibile da comportamenti regolari tenuti nel lasso di tempo predeterminato dalla legge e sino alla data della decisione sull’istanza, nonché dalla sua attivazione per l’eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli, derivate dalla condotta criminosa.
È noto, altresì, che l’istituto della riabilitazione militare, disciplinata dagli artt. 72 e 412 c.p.m.p., è una causa di estinzione della pena consistente nell’eliminazione delle incapacità giuridiche, delle pene militari accessorie e degli altri effetti penali derivanti dalla sentenza di condanna definitiva irrogata dalla Magistratura Penale Militare.
A norma degli artt. 1430 e 1452 d.lgs. 66/2010 (T.U.O.M.), il beneficio de quo ripristina la concessione delle decorazioni, delle distinzioni onorifiche di guerra, nonché il
riacquisto delle ricompense al valore e al merito perse in conseguenza della condanna, eliminando anche l’incapacità di conseguirle in futuro.
Tanti Colleghi, nonostante abbiano ottenuto la riabilitazione penale ordinaria e/o militare, continuano ad essere estromessi/esclusi dalle procedure concorsuali per l’avanzamento ai ruoli superiori e nelle selezioni per l’impiego in missioni di breve durata all’estero.
Tale discriminazione è dovuta alle prescrizioni esistenti nei bandi concorsuali e nelle disposizioni per l’impiego fuori aria.
Tali prescrizioni escludono, aprioristicamente, i Militari che abbiano riportato condanne nonostante sia intervenuta la riabilitazione.
Paradossalmente, gli effetti prodotti dalla riabilitazione penale ordinaria e/o militare non intervengono nelle procedure concorsuali e selettive della nostra Amministrazione.
Tale discriminazione ha ripercussioni negative nel morale e nella carriera dei Militari che, nonostante abbiano ottenuto la riabilitazione penale ordinaria e/o militare, continuano a subire delle ingiustificate e pregiudizievoli valutazioni sulla sussistenza dei requisiti necessari per partecipare alle procedure concorsuali per accedere ai ruoli superiori e alle selezioni per l’impiego in missioni di breve durata all’estero.
In considerazione di quanto sopra e al fine di garantire pari opportunità e per soddisfare le legittime aspirazioni del personale, chiediamo a Lei, sig. Comandante Generale, di volere disporre la modifica delle attuali disposizioni che regolamentano le procedure concorsuali per accedere ai ruoli superiori e selettive per l’impiego in missioni di breve durata all’estero, secondo i principi di ragionevolezza e proporzionalità, garantendo congruità e logicità all’azione amministrativa.
Colgo l’occasione per formulare deferenti saluti.
Fluminimaggiore, 10 Febbraio 2025