Fluminimaggiore, 6 febbraio 2026
Al Signor Ministro della Difesa
On.le Guido Crosetto
e, p.c.
Al Signor Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri
Generale di C.A. Salvatore Luongo
OGGETTO: Proposta di modifica dell’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152 e inasprimento delle relative sanzioni, al fine di vietare la partecipazione alle manifestazioni pubbliche di soggetti che si coprono il volto e di rafforzare l’efficacia deterrente delle norme.
On. Ministro,
il Sindacato Indipendente Carabinieri, nel rispetto delle prerogative istituzionali e in un clima di leale e fattiva collaborazione, sottopone alla Sua attenzione la presente proposta di integrazione normativa, elaborata con finalità esclusivamente tecniche, operative e di tutela della sicurezza pubblica.
Il SIC riconosce l’impegno profuso dal Governo e dall’Amministrazione della Difesa nel rafforzare gli strumenti normativi in materia di ordine e sicurezza pubblica, come dimostrato dall’approvazione del Decreto-legge in materia di sicurezza pubblica da parte del Consiglio dei Ministri in data 05 febbraio 2026.
Proprio alla luce di tale intervento normativo, e muovendo dall’esperienza operativa quotidiana maturata sul territorio dai Carabinieri impegnati nei servizi di ordine pubblico, riteniamo tuttavia doveroso evidenziare come nel citato decreto non risulti attualmente prevista una disciplina specifica volta a vietare il travisamento del volto durante le manifestazioni pubbliche.
Tale fenomeno rappresenta oggi una delle principali criticità sotto il profilo:
- della sicurezza degli operatori impiegati nei servizi di ordine pubblico;
- dell’efficacia dell’immediata identificazione dei responsabili;
- della successiva attività investigativa e giudiziaria.
Resta fermo il pieno rispetto dell’articolo 17 della Costituzione e del diritto di manifestare pacificamente, che il SIC intende preservare e tutelare, distinguendo con nettezza il dissenso legittimo dalle condotte violente che si avvalgono dell’anonimato per eludere i controlli e aggredire lo Stato.
Premesso che:
- l’articolo 17 della Costituzione tutela il diritto di riunione pacifica e senza armi, diritto fondamentale che deve essere esercitato nel rispetto dell’ordine pubblico e della sicurezza collettiva;
- il travisamento del volto durante manifestazioni pubbliche rende difficoltosa l’identificazione delle persone, favorendo infiltrazioni violente e condotte illecite;
- l’attuale disciplina dell’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, non risulta più adeguata al mutato contesto sociale e operativo, in particolare alla luce dei fenomeni di violenza urbana e delle azioni di gruppi organizzati che utilizzano il travisamento per eludere le attività di controllo e prevenzione;
Considerato che:
- è necessario garantire la piena riconoscibilità dei partecipanti alle manifestazioni, senza limitare il diritto di espressione e di dissenso pacifico;
- l’attuale regime sanzionatorio non rappresenta un deterrente sufficiente ed è scarsamente proporzionato alla pericolosità della condotta;
- è opportuno prevedere misure preventive e misure accessorie volte a prevenire la reiterazione dei reati e a tutelare l’ordine pubblico e l’incolumità degli operatori;
Il Sindacato Indipendente Carabinieri propone:
Art. 0 – Definizioni
Manifestazione
Qualunque forma di riunione, corteo, presidio, sit-in, assemblea o iniziativa pubblica svolta in luogo pubblico o aperto al pubblico, anche se non preavvisata, organizzata o promossa da soggetti privati, enti o associazioni.
Travisamento del volto
Qualsiasi condotta con la quale una persona copra, occulti o alteri in modo parziale o totale il volto, attraverso:
– maschere, passamontagna, cappucci, sciarpe, bandane o altri indumenti;
– pittura, trucco o sostanze coloranti applicate sul viso;
– schermi, visiere o dispositivi che impediscano il riconoscimento.
Giustificato motivo
Motivi sanitari, religiosi o professionali, comprovati da idonea documentazione o da evidenti esigenze oggettive, purché non strumentali all’elusione dell’identificazione personale.
Strumenti idonei a rendere difficoltoso il riconoscimento
Oggetti o accessori, anche se non specificamente destinati al travisamento, che possano rendere difficoltosa l’identificazione personale, quali:
– cappucci rigidi o morbidi con visiera abbassata;
– occhiali oscurati abbinati a copertura del volto;
– altri accessori che impediscano il riconoscimento facciale.
Manifestazione a rischio
Manifestazione per la quale, in base a elementi oggettivi e valutazioni delle autorità di pubblica sicurezza, sussiste un concreto rischio di turbative dell’ordine pubblico, violenza o infiltrazioni criminali.
Art. 1 – Modifica dell’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152
All’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, è aggiunto il seguente comma:
«È vietata la partecipazione a manifestazioni, cortei, presìdi o riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico a chiunque, senza giustificato motivo, si copra il volto o utilizzi indumenti, accessori o strumenti idonei a rendere difficoltoso o impossibile il riconoscimento personale.
Sono esclusi dal divieto esclusivamente i casi espressamente previsti dalla legge per motivi sanitari, religiosi o professionali, purché non strumentali all’elusione dell’identificazione.
La violazione del divieto comporta l’immediato allontanamento dal luogo della manifestazione e l’applicazione delle misure di prevenzione previste dalla legge, qualora ricorrano i presupposti.»
Art. 2 – Inasprimento e graduazione delle sanzioni
È previsto l’aumento delle sanzioni attualmente previste.
Le pene sono aumentate fino alla metà se la condotta è commessa:
nel corso di manifestazioni non preavvisate o vietate;
in concorso con altre persone;
unitamente a condotte violente, minacciose o di danneggiamento;
con uso di strumenti atti a provocare danni o a ostacolare l’azione delle forze dell’ordine.
Art. 3 – Misure accessorie
In caso di condanna è disposta:
- l’interdizione temporanea dalla partecipazione a manifestazioni pubbliche;
- il divieto di accesso alle aree interessate dalla manifestazione;
- l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un periodo determinato;
- la confisca degli oggetti utilizzati per il travisamento.
Art. 4 – Misure preventive e di controllo
Il Prefetto, qualora sussistano elementi di pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza, può emettere un divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni (DASPO).
In caso di manifestazioni a rischio, le Autorità di pubblica sicurezza possono disporre controlli preventivi di identificazione e impedire l’accesso a soggetti travisati.
Art. 5 – Finalità
La presente proposta è finalizzata a:
- rafforzare la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica;
- garantire il diritto di manifestare in modo pacifico e riconoscibile;
- prevenire infiltrazioni violente e criminali nelle manifestazioni;
- tutelare l’operato e l’incolumità delle Forze dell’Ordine;
- assicurare strumenti concreti e tempestivi di contrasto al travisamento.
CONCLUSIONI
Il SINDACATO INDIPENDENTE CARABINIERI chiede a Lei, On. Guido CROSETTO, di voler portare all’attenzione delle competenti Autorità Governative la presente proposta, affinché sia garantito un quadro normativo adeguato alle esigenze di sicurezza, prevenzione e tutela della legalità nelle manifestazioni pubbliche.
Il SIC confida che l’integrazione normativa proposta possa rafforzare, in modo equilibrato e costituzionalmente orientato, la capacità dello Stato di individuare tempestivamente i responsabili di condotte violente, garantendo al contempo la sicurezza degli operatori impegnati nei servizi di ordine pubblico e la distinzione netta tra manifestazione pacifica e azione criminale organizzata.
Con osservanza.












