Inquadramento nella dirigenza civile dei Dirigenti militari inidonei al servizio militare incondizionato (Ufficiali Superiori e Ufficiali Generali)

Fluminimaggiore, 21 Maggio 2024

AL SIG. MINISTRO DELLA DIFESA

On. Guido Crosetto

e p.c.

AL SIG. COMANDANTE GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI

Gen. C.A. Teo Luzi

Oggetto: Inquadramento nella dirigenza civile dei Dirigenti militari inidonei al servizio militare incondizionato (Ufficiali Superiori e Ufficiali Generali).

Il Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66) prevede – in seguito alle modifiche ad esso apportate dai provvedimenti di cd. “riordino delle carriere”, ossia il D.Lgs. 29 maggio 2017 n. 94, per le Forze Armate, e il D.Lgs 29 maggio 2017 n. 95, per le Forze di Polizia – che la carriera dell’Ufficiale abbia “sviluppo dirigenziale” (art. 627, co. 3, del COM);

a tale riguardo, i predetti provvedimenti di revisione dei ruoli hanno individuato nel grado di Maggiore delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare il primo livello dirigenziale (e nella qualifica corrispondente di vice questore aggiunto delle Forze di polizia ad ordinamento civile), con la conseguente estensione al relativo personale della disciplina normo-economica della dirigenza (ivi compresa la cd. “indennità dirigenziale” corrisposta ai Maggiori, ai Tenenti Colonnelli, ai Colonnelli e ai Generali di Brigata ex art. 1820 del COM, che ha sostituito la precedente “indennità perequativa” che spettava ai soli dirigenti militari in possesso della relativa qualifica ante riordino, ossia Colonnelli e Generali);

il riconoscimento dello status dirigenziale per i Maggiori e i Tenenti Colonnelli ha altresì indotto il legislatore, quale ulteriore corollario, a modificare l’art. 24 della L. 448/1998 che sancisce il cd. adeguamento retributivo annuale automatico, calcolato in base all’indice ISTAT, per docenti universitari, dirigenti delle Forze Armate e di Polizia, della carriera diplomatica e prefettizia, dei magistrati e avvocati dello Stato; il riordino del 2017, infatti, estende tale meccanismo di adeguamento automatico anche ai Maggiori e ai Tenenti Colonnelli (i discendenti DPCM di adeguamento annuale infatti – da ultimo quello dell’8 gennaio 2024 –  adottati su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione  e del Ministro dell’Economia e delle Finanze nella relativa relazione tecnico-illustrativa correttamente motivano l’applicabilità del decreto ai Maggiori e ai Tenenti Colonnelli, “…in quanto inquadrati nella dirigenza dal 1° gennaio 2018”);

lo stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze nel Conto annuale del personale pubblico predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato inserisce i Maggiori e i Tenenti Colonnelli nel novero del personale statale dirigente (quali Ufficiali Superiori, analogamente ai Colonnelli) così come i Generali di Brigata, di Divisione e di Corpo d’Armata inquadrati a loro volta tra i dirigenti pubblici facenti parte della categoria degli Ufficiali Generali;

a fronte del predetto ed inequivocabile quadro normativo, va rilevato, tuttavia, che se un Maggiore/Tenente Colonnello (e gradi corrispondenti della Polizia di Stato) non dovesse risultare più idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio questi (ai sensi dell’art. 930, co. 1-sexies del COM) “…può presentare domanda di transito…manifestando espressamente il proprio consenso all’inquadramento nella posizione apicale di livello non dirigenziale del Ministero della Difesa”; altrimenti, ove non esercitasse tale facoltà, verrebbe posto in congedo assoluto, perdendo, di fatto, il proprio posto di lavoro. In buona sostanza, i Maggiori e i Tenenti Colonnelli, pur essendo dirigenti pubblici – sulla base del sopra esposto quadro normativo – in caso di sopraggiunta inidoneità al servizio militare (per motivazioni sovente riconducibili al servizio: si pensi a lesioni fisiche intervenute in seguito ad attività di servizio di tipo “operativo”) devono prestare il proprio consenso ad essere demansionati ex lege e a venir inquadrati nell’area prevista per i capitani/commissari capo ovvero la terza area funzionale F 4 dei funzionari; altrimenti non rimarrebbe loro che il congedo assoluto;

analoga e ben più paradossale situazione riguarda i militari nel grado di Colonnello in su in quanto la legge nulla prevede. Pertanto, qualora Colonnelli e Generali risultassero inidonei al servizio militare incondizionato – anche a causa di attività di servizio – non potrebbero transitare nei ruoli civili del Ministero della Difesa né in altra Pubblica Amministrazione, di fatto venendo posti in congedo e perdendo il proprio posto di lavoro;

tale situazione risulta altamente penalizzante in quanto con il sistema contributivo un Colonnello (ovvero un Primo Dirigente della Polizia di Stato) che per sventura risultasse inidoneo al servizio militare potrebbe trovarsi anche a 43 anni senza lavoro e una retribuzione dignitosa. Inoltre, anche sotto il profilo etico e morale appare doveroso che lo Stato riconosca la possibilità di continuare a prestare la propria opera professionale ai propri dirigenti del “comparto difesa-sicurezza” (senza subordinare tale possibilità come nel caso di Maggiori e Tenenti Colonnelli ad un vero e proprio demansionamento) nella piena consapevolezza che lo Stato non abbandona i propri “servitori” che, per i particolari compiti demandati alle Forze armate e di polizia, sono sovente chiamati allo svolgimento di delicati compiti di servizio che comportano la necessità di esporsi a pericoli e che i medesimi rappresentano una risorsa umana e professionale da valorizzare. La suddetta problematica, oggetto di recente interrogazione parlamentare (nr. 253 in data 29/02/24 presentata da on. Riccardo  De Corato) risulta particolarmente sentita dal personale militare anche nella considerazione della possibilità d’intervenire senza oneri per lo Stato.

Sarebbe in proposito auspicabile un intervento normativo che consentisse ai Dirigenti militari e delle forze di polizia in caso di inidoneità al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio il transito:

  1. nella dirigenza civile in presenza di vacanza organica. In tal modo oltre a non accrescere gli oneri per la finanza pubblica (si tratta di spese per stipendi che comunque lo stato dovrebbe affrontare per colmare le posizioni vacanti), si risparmierebbero gli oneri per nuovi concorsi consentendo di non disperdere la professionalità dei dirigenti delle Forze Armate che in tal modo potrebbero portare un valore aggiunto in altre Pubbliche Amministrazioni;
  2. in un ruolo civile dirigenziale e temporaneo ad hoc istituito in ambito Ministero Difesa con compiti di alta vigilanza, ispettivo e di supporto logistico nelle more del collocamento nei ruoli della dirigenza civile di cui al punto a).

Un deferente saluto.

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Pubblicato in Il SIC Scrive, News.