Fluminimaggiore, 19 marzo 2026
Al Signor Ministro della Difesa
On.le Guido Crosetto
= ROMA =
e p.c.
Al Signor Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri
Generale di C.A. Salvatore Luongo
= ROMA =
Oggetto: Legge 28 novembre 2023, n. 201. Delega al Governo per la riforma dell’organizzazione militare e della sanità militare. Valorizzazione laurea e percorso post universitario per Ufficiali vincitori di concorso a nomina diretta – questione interforze.
Egregio Signor Ministro,
nell’ambito delle prerogative riconosciute alle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari, e nel pieno rispetto dell’ordinamento militare, delle dinamiche di carriera e del benessere complessivo del personale, il Sindacato Indipendente Carabinieri ritiene doveroso sottoporre alla Sua attenzione una questione di rilevante impatto ordinamentale, economico e previdenziale, che incide direttamente sulla valorizzazione professionale degli ufficiali vincitori di concorso a nomina diretta, inclusi gli ufficiali medici.
L’art. 32 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), oggi richiamato dall’art. 1860 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’Ordinamento Militare), disciplina il computo, ai fini pensionistici, degli studi superiori richiesti agli ufficiali per i quali, ai fini della nomina in servizio permanente effettivo, è previsto il possesso del titolo di laurea. La ratio originaria della disposizione va individuata nell’esigenza di assicurare un sostanziale equilibrio di trattamento economico-previdenziale tra differenti modalità di accesso alla carriera degli ufficiali. In particolare, il legislatore intendeva evitare penalizzazioni per il personale che accedeva al servizio permanente come ufficiale dopo aver conseguito la laurea in ambito civile, generalmente in età più avanzata (circa 24-25 anni), rispetto a coloro che, arruolatisi in età più giovane (circa 19 anni) con il solo diploma di istruzione secondaria, conseguivano il titolo accademico all’interno delle Accademie militari, maturando nel frattempo anzianità di servizio utile ai fini pensionistici. Il computo degli anni di studio universitario era dunque finalizzato a ricondurre le due categorie ad una sostanziale equivalenza previdenziale, compensando il differente momento di ingresso in servizio con il riconoscimento, ai fini della quiescenza, del periodo dedicato alla formazione universitaria.
La suddetta disposizione, concepita ed introdotta in un contesto ordinamentale caratterizzato dall’applicazione generalizzata del sistema pensionistico retributivo, non produce oggi alcun effetto sul montante contributivo in favore del personale militare arruolatosi successivamente al 31 dicembre 1995 e assoggettato al regime contributivo. In assenza di un correlato versamento contributivo, infatti, il computo degli anni di studio universitario assume, per tale personale, una valenza meramente giuridica, risultando di fatto neutro sotto il profilo economico-pensionistico. Il mutato quadro previdenziale, segnato dall’introduzione del sistema contributivo, ha infatti inciso profondamente sull’efficacia della norma, determinando una evidente frattura tra la ratio originaria dell’istituto e i suoi effetti attuali, con conseguente penalizzazione del personale arruolatosi successivamente al 31 dicembre 1995 mediante concorsi a nomina diretta. La situazione risulta particolarmente critica per gli ufficiali medici vincitori di concorsi a nomina diretta, i quali accedono alla carriera militare solo dopo aver completato un percorso formativo lungo e oneroso. Tale percorso è costituito dal corso di laurea in Medicina e Chirurgia, della durata legale di sei anni, cui si aggiunge l’eventuale scuola di specializzazione post-laurea, della durata variabile da quattro a cinque anni, spesso richiesta o fortemente valorizzata ai fini dell’impiego istituzionale. Tali periodi di formazione, pur essendo indispensabili e funzionali all’esercizio delle delicate funzioni sanitarie in ambito militare, non trovano allo stato attuale alcuna effettiva valorizzazione previdenziale per il personale in regime contributivo, determinando un marcato squilibrio rispetto ad altri percorsi di accesso alla carriera degli ufficiali.
Si evidenzia, inoltre, che sempre al fine di evitare eccessive disparità economiche e stipendiali fra ufficiali a nomina diretta e ufficiali provenienti dall’accademia, in passato il comma 8 dell’articolo 11 del D.Lgs. 29/05/2017, n. 94, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22/06/2017, n. 143 S.O. — Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali (All. 1) prevedeva, in deroga al comma 3 dell’art. 1811 del TUOM, la determinazione dello stipendio (cd. abbattimento stipendiale), al 23° anno dalla nomina di tenente anziché al 25° come previsto per gli altri ufficiali. La suddetta disposizione ha costituito la base giuridica della circolare M_D GMIL REG 2017 0415063, del 14 luglio 2017 che ha indicato concretamente la decorrenza stipendiale al 23° anno per gli ufficiali a nomina diretta, circolare che è stata applicata a tutti gli ufficiali delle Forze Armate ad esclusione degli Ufficiali dell’Arma vincitori di concorso a nomina diretta che invece sono stati penalizzati e si sono visti posticipare l’abbattimento stipendiale e inquadramento economico solo al 25° anno (vedasi pag. 13 lett. D della circolare in All. 2 che cita fra i beneficiari della disposizione solo gli Ufficiali a nomina diretta di EI, MM e AM ma non i CC).
In tale contesto, appare auspicabile un intervento normativo correttivo volto a ristabilire la finalità perequativa delle disposizioni di cui agli art. 1860 e 1811 TUOM, prevedendo, per il personale militare in regime contributivo vincitore di concorso a nomina diretta, la valorizzazione effettiva degli anni di studio universitario richiesti per l’accesso alla carriera nonché la valorizzazione dei percorsi post-universitari obbligatori o funzionali, quali le scuole di specializzazione mediante l’attribuzione di contribuzione figurativa, ovvero la trasformazione dell’attuale computo giuridico in riscatto a carico dello Stato, al fine di garantire una reale neutralità previdenziale tra i diversi percorsi di accesso al ruolo degli ufficiali, nonché una progressione economica analoga tra ufficiali vincitori di concorso a nomina diretta e ufficiali provenienti dalle Accademie in tutte le Forze Armate, ivi inclusa l’Arma dei Carabinieri, mediante l’applicazione del meccanismo cd. di abbattimento stipendiale e inquadramento economico al 23° anno in favore di tutti gli ufficiali vincitori di concorso a nomina diretta.
Per quanto sopra esposto, il Sindacato Indipendente Carabinieri chiede l’introduzione di un intervento normativo:
- integrativo degli articoli 1860 e 1811 del Decreto Legislativo 66/2010 volto a prevedere espressamente che, per il personale militare assoggettato al sistema contributivo, gli anni di studio universitario e di formazione post-universitaria richiesti per l’accesso ai ruoli degli ufficiali siano effettivamente valorizzati ai fini previdenziali mediante contribuzione figurativa ovvero mediante riscatto a carico dell’Amministrazione;
- che ripristini in via definitiva la determinazione stipendiale e il relativo inquadramento economico al 23° anno di servizio con effetto retroattivo per tutti gli ufficiali delle Forze Armate, inclusi quelli dell’Arma dei Carabinieri, vincitori di concorso a nomina diretta.
Alla luce di quanto esposto, si confida che la S.V. voglia valutare con la massima attenzione la questione rappresentata, promuovendo, per il tramite dei competenti Uffici, un approfondimento tecnico-normativo e un percorso istituzionale volto a garantire il pieno riconoscimento dei diritti e delle legittime aspettative del personale interessato, nel rispetto dei principi di equità, omogeneità interforze e valorizzazione delle professionalità.
Il Sindacato Indipendente Carabinieri resta a disposizione per ogni utile contributo tecnico e collaborativo, auspicando un positivo e concreto riscontro.

